FOCUS: INDENNITA' A FAVORE DI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Ai nostri Clienti

Ditte Individuali e Professionisti

 

Vicenza, 23 marzo 2020

 

FOCUS: INDENNITA' A FAVORE DI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI.

 

Gentile Cliente,

gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) riconoscono un’indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

L’indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.

L’INPS ha riepilogato le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell’INPS.

Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande non saranno presentate in un “click day”. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.

Le misure di sostegno gestite dall’INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del DL 18/2020);

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 del DL 18/2020);

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 29 del DL 18/2020);

- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del DL 18/2020);

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 38 del DL 18/2020).

Rispetto all’ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco. Tuttavia, dopo le rimostranze presentate da alcune sigle sindacali al Governo, al Ministro del Lavoro e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, né stato chiarito che gli agenti di commercio potranno comunque accedere all’indennizzo di 600 euro.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. Unico spiraglio potrebbe essere l’art. 44 del D.L. n. 18/2020 che istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tale fondo è stato pensato “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”.

***

 Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e porge cordiali saluti.

                                                                                                           Studio G&G Commercialisti Associati

2020.03.23 - Focus - INDENNITA' A FAVORE DI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

 

 


FOCUS: CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI

Ai nostri Clienti

 

Vicenza, 23 marzo 2020

 

FOCUS: CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI.

 

Gentile Cliente,

con la risoluzione n. 13 del 20.03.2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6914” per l’utilizzo in compensazione, a decorrere dal 25 marzo 2020, del credito d’imposta sui canoni di locazione per botteghe e negozi introdotto dall’art. 65 del DL 18/2020.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione del modello F24, il codice tributo “6914” deve esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA” (quindi “2020”).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e porge cordiali saluti.

                

                                                                                                                                    Studio G&G Commercialisti Associati

2020.03.23 - Focus - CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI

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FOCUS: COVID19 – Questione Bilanci

                                                                                                                              Ai nostri Clienti

                                                                                                                              Società di Capitali

 

Vicenza, 23 marzo 2020

 

FOCUS: COVID19 – Questione Bilanci.

 

Gentile Cliente,

 

l’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) dispone al primo comma che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”.

 

La norma in esame attribuisce alle società la facoltà di convocare l’assemblea annuale di approvazione del bilancio entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. La nuova previsione deroga tanto agli art. 2364, secondo comma, e 2478-bis del c.c. (che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’assemblea annuale di bilancio, consentendo la proroga fino ai 180 giorni solo in presenza di previsione statutaria e al ricorrere di determinate circostanze) quanto ad eventuali diverse previsioni statutarie.

 

Si ritiene opportuno evidenziare che il ricorso al più ampio termine di convocazione è una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l’assemblea nella data, antecedente al 29 giugno 2020 (data coincidente con la scadenza dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31.12.2019), più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l’assemblea secondo le modalità indicate nel decreto.

 

Come osservato dalla dottrina più autorevole (cfr. Nota Assonime avente ad oggetto Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee), l’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società. Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea.

 

In virtù di quanto osservato Assonime, pertanto, l’esercizio della facoltà di ricorrere al maggior termine dei 180 giorni non dovrebbe richiedere agli amministratori di redigere un verbale di differimento.

 

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Nella speranza che quanto sopra sia sufficientemente chiaro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

 

                                                                                                                                  Studio G&G Commercialisti Associati

2020.03.23 - FOCUS - COVID19_Questione Bilanci

 


Nuovo DPCM 22 marzo 2020 - Avviso ai nostri Clienti

                                   

 

Vicenza, 22.03.2020

 

Gentili Clienti ed Istituzioni,

a seguito dell’ultimo decreto del 22.03.2020, siamo a comunicare la proroga della chiusura dello Studio e della nostra società di servizi, Prima Consulting srl, fino alla data dal 03 aprile 2020.

Essendo comunque entrambe le nostre realtà autorizzate nel proseguire con le attività, continuiamo ad essere pienamente operativi in modalità smartworking e, quindi, raggiungibili tramite e-mail e cellulare.

Per eventuali urgenze e necessità, non differibili al professionista di riferimento, vi invitiamo a scrivere ad Erika Maran (emaran@gegstudio.com).

Come sempre, lo Studio è in prima linea, a contatto con tutti gli organi competenti per potervi aggiornare tempestivamente su tutte le novità e sulle varie proroghe delle scadenze fiscali, civilistiche, societarie e tributarie.

Per qualsiasi necessità, pertanto, non esitate a contattarci. Noi ci siamo, siamo al vostro fianco.

Nella speranza di concludere presto questo periodo storicamente unico e difficile, vi ringraziamo per la fiducia che ogni giorno riponete in noi.

Alleghiamo alla presente DPCM odierno, testé sottoscritto dalle parti.

 

Studio G&G Commercialisti Associati                                              Prima Consulting Srl

Decreto 22 marzo 2020


Decreto Cura Italia: INPS pronto ad attuare tutte le misure

L’INPS è pronto ad attuare tutte le misure previste dal decreto Cura Italia. L’Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra Cassa Integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno lo ha visto impegnato sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.

Si precisa che non c’è nessun click day, inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le domande saranno aperte a tutti e ci sarà un giorno di inizio, con un click. Su questa formula, che sarà spiegata meglio a tutti gli utenti nei prossimi giorni, c’è stato purtroppo un grande fraintendimento.

Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo: ad oggi l’Istituto registra circa 100mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.

Le procedure per la Cassa Integrazione, sia quella ordinaria che in deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.

congedi per la Gestione Separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.

Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

Lo Studio è costantemente in contatto con gli organismi competenti per assistere i suoi Clienti nel modo migliore e, sopratutto, con tempestività.

Studio G&G Commercialisti Associati


Decreto Legge “CURA ITALIA” – Quadro di sintesi

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato “Cura Italia”, le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione.

In allegato trovate un quadro di sintesi e di riepilogo dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

In attesa di ricevere le indicazioni operative da parte degli organi competenti, lo Studio è sempre a vostra disposizione e porge distinti saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati

2020.03.19 - Circolare - SPECIALE DL Cura Italia_Quadro di sintesi


Decreto CURA ITALIA del 17 marzo 2020

E' stato finalmente pubblicato il Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020.

Lo Studio sta studiando attentamente i vari punti, per poter vestire ad hoc le realtà dei propri Clienti.

Seguiranno importanti aggiornamenti suddivisi per tipologia di intervento.

#decretolegge #decretocuraitalia #codiv19 #gegstudio #primaconsulting #clienti #imprese #problemsolving

Decreto 17 marzo 2020

Relazione illustrativa.pdf

Tabelle allegate RT.pdf


Il Decreto “Cura Italia” in pillole

Ai nostri Clienti

Vicenza, 17 marzo 2020

OGGETTO: Il Decreto “Cura Italia” in pillole.

Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”.

Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus – Codiv19” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà pertanto un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi principali:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
  2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riporta, in allegato, una news con la tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Ad integrazione di quanto presente in tabella si evidenzia che, sulla base della bozza del Decreto in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sembrerebbero ad oggi esclusi dalla sospensione dai pagamenti gli avvisi bonari.

Una volta in possesso del Decreto Ministeriale nella versione definitiva, sarà nostra cura predisporre dei focus per ogni tematica di rilievo.

Lo Studio rimane a completa disposizione e porge distinti saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati

2020.03.17 - News - Il Decreto Cura Italia in pillole

2020.03.16 - Conferenza Stampa - Sintesi Decreto Cura Italia


Proroga al 20 marzo per tutti i versamenti in scadenza oggi 16.03.2020

              È previsto all’esame del Consiglio dei Ministri convocato per questa mattina il decreto “salva economia”, che, salvo sorprese, dovrebbe costituire il punto di caduta finale delle numerose e, in verità assai più radicali, richieste di differimento e sospensione avanzate in queste ultime settimane dalle categorie economiche e professionali.

               Le bozze circolate nella giornata di ieri prevedono per tutti, il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza oggi e sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.

               Per i soggetti espressamente elencati nel decreto in bozza, si ipotizza la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile.

               Stesso ambito oggettivo di sospensione anche per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo.

               I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

               Il punto di partenza, per districarsi tra le norme, è l’individuazione dei soggetti implicitamente ritenuti “maggiormente esposti”.

               L’elenco in bozza è lungo e comprende tra gli altri: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

               Chi gestisce una delle predette attività può sospendere i versamenti IVA in scadenza a marzo e quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile.

               Chi non gestisce una delle predette attività, ma nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, può comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo sia per l’IVA che per le altre voci.

               Pare peraltro corretto ritenere che, laddove operi, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali potrebbe non riguardare solo quelli versati con riguardo a lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche quelli eventualmente in scadenza nel medesimo periodo con riguardo alla posizione del soggetto imprenditore (es. artigiani e commercianti).

               Chi non gestisce una delle predette attività, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento “tecnico” di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo, 20 marzo.

               Per i soggetti prorogati, come si è accennato, il versamento degli importi sospesi scatterebbe già dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.

               Si segnala infine che, per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, verrebbe concessa al lavoratore autonomo e all’agente di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.

               Anche in questo caso, comunque, il percipiente dovrebbe poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta “sospesa per coronavirus”.

               Per quanto riguarda infine la sospensione “per tutti” degli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA), gli stessi andrebbero effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

               Non appena saremo in possesso del Decreto Ministeriale definitivo sarà nostra cura delinearvi in modo chiaro ed esaustivo i punti e le procedure da attuare, così come gli adempimenti da assolvere con le relative scadenze.

               Nel frattempo nella giornata di oggi non effettueremo alcun invio telematico dei Modelli F24 in gestione allo Studio, salvo che il Cliente non ci dia indicazione contraria.

               Invitandovi a tenere costantemente monitorato il nostro sito internet, così come le nostre pagine Facebook, restiamo a completa disposizione.

               Distinti saluti.

                                                                                                              Studio G&G Commercialisti Associati


CODIV19 - Protocollo condiviso dal Governo con i Sindacati per le Imprese

Firmato il protocollo tra sindacati e imprese in accordo con il Governo per garantire la sicurezza nelle aziende

13 punti per contrastare e prevenire la diffusione del nuovo #coronavirus nei luoghi di lavoro

La sintesi del protocollo ⤵️
http://bit.ly/Covid19_sicurezza_aziende