Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici

Alleghiamo alla presente circolare illustrativa ed esplicativa sull'argomento in oggetto.

Lo Studio è a disposizione e porge cordiali saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati

2020.04.15 - Circolare - Finanziamenti COVID19


FOCUS: D.L. 23/2020 ("decreto liquidità") - NUOVE SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 23/2020 (decreto “liquidità”), sono diventate operative le nuove proroghe e sospensioni dei versamenti a causa dall’emergenza da Coronavirus.

Un primo intervento, contenuto nell’art. 21 del DL 23/2020, riguarda la possibilità di effettuare entro il 16 aprile 2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo e che erano già stati prorogati al 20 marzo.
Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo scorso, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti.

Ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020, infatti, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- all’IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:
- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 (per i soggetti “solari”) sono superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti in esame occorre che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sia di almeno il 50%.
In entrambi i casi sono altresì sospesi, nei mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

I versamenti in esame sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione a partire dal 1° aprile 2019.

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, nei mesi di aprile e maggio 2020, sono inoltre sospesi nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

In tutti i casi sopra illustrati, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020:
- dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per beneficiare delle ulteriori sospensioni, anche tali soggetti devono invece rispettare i nuovi requisiti introdotti dal DL 23/2020.
Resta ferma anche l’ulteriore sospensione fino al 31 maggio 2020, prevista dall’art. 61 comma 5 del DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Studio G&G Commercialisti Associati


Ordinanza del Presidente Luca Zaia - Regione Veneto - 03.04.2020

Si riporta di seguito l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, del 3 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone".

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Ordinanza_Zaia_3_aprile_2020

 


Nuovo DPCM del 01.04.2020 - Tutto fermo ed invariato sino al 13.04.2020

Si riporta DPCM del 01.04.2020.

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DPCM_1_aprile_2020


Focus: INDENNITA' PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state individuate le modalità di erogazione dell’indennità per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Il Decreto prevede l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020:

  • Ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o regime fiscale delle locazioni brevi, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • Ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o regime fiscale delle locazioni brevi, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato (chiusura della partita iva tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o ridotto o sospeso (riduzione di almeno il 33% del reddito del I trimestre 2020 rispetto al reddito del I trimestre 2019, con criterio di “cassa”) la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidermiologica da COVID-19.

L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Anche in questo caso, l’indennità non concorrerà alla formazione del reddito.

La domanda potrà essere presentata a partire dal 1 aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.

Studio G&G Commercialisti Associati

Decreto Ministero Lavoro - Bonus 600 euro casse private

 


Bonus 600 euro: Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

Buone notizie per la richiesta del bonus 600!

Riportiamo messaggio n. 1381 del 26.03.2020 dell'INPS riguardante gli interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web e per l'attribuzione del PIN.

Per i nostri Clienti, lo Studio è ovviamente operativo e a disposizione.

Studio G&G Commercialisti Associati

Messaggio numero 1381 del 26-03-2020.pdf


DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25 MARZO 2020 MODIFICHE ALL’ELENCO DELLE ATTIVITÀ D’IMPRESA NON SOSPESE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 22 MARZO 2020

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, con efficacia dal 26 marzo 2020, è stato modificato l’elenco delle attività d’impresa non sospese previsto dal D.P.C.M. del 22 marzo.
Si segnala che le imprese che non erano state sospese dal D.P.C.M. 22 marzo e che, per effetto di tale ultimo Decreto del M.I.S.E., dovranno sospendere la propria attività, possono ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Si allega in calce il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020.
Cordiali saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati

DM-MiSE-25-03-20


Focus: Bonus per i Servizi di baby-sitting

Il D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di accedere al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro. La stessa norma ha precisato che le modalità operative e il monitoraggio delle domande siano effettuate dall’INPS.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all’INPS con le modalità indicate nella circolare che qui riportiamo.

L’INPS precisa, infine, che le istanze saranno verificate secondo l’ordine cronologico di presentazione e che, una volta esaurite le risorse, non saranno accettate altre domande, salvo ulteriori stanziamenti da parte dello Stato.

Cordiali saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati

Circolare numero 44 del 24-03-2020


FOCUS: Prosecuzione attività di filiera – le disposizioni della Prefettura

Ai nostri Clienti

 

Vicenza, 25 marzo 2020

 

FOCUS: Prosecuzione attività di filiera – le disposizioni della Prefettura.

 

Con riferimento alle novità introdotte con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, si avvisa che le comunicazioni al Prefetto di cui all'art. 1 lett. d), g) e h) del citato D.P.C.M. devono essere predisposte utilizzando gli appositi modelli, qui allegati, ed inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefvi@pec.interno.it.

Si precisa, inoltre, che, per quanto riguarda le comunicazioni relative alle attività di cui all'art. 1 co. 1 lett. d) e g) D.P.C.M. 22 marzo 2020, fino all'adozione dell'eventuale provvedimento prefettizio di sospensione, tali attività sono legittimamente esercitate sulla base delle medesime comunicazioni, a condizione che le stesse comunicazioni presentino i requisiti formali prescritti, ossia, per i casi di cui alla lett. d), la specifica indicazione delle imprese e/o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite , nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lett. e), ovvero la precisa indicazione del grave pregiudizio o del rischio di incidente che deriverebbe dall'interruzione del ciclo produttivo continuo, per i casi di cui alla lett. g).

Un provvedimento prefettizio di preventiva autorizzazione è, invece, richiesto esclusivamente per le attività di cui all'art. 1 co. 1 lett. h) D.P.C.M. 22 marzo 2020. Da ultimo, si evidenzia che per le attività di cui all'allegato 1 al D.P.C.M., nonché quelle di cui all'art. 1, co. 1 lett. e) ed f), non è previsto alcun onere informativo, trattandosi di attività comunque consentite.

Lo Studio è sempre a disposizione per ogni ulteriore approfondimento sulla tematica.

Distinti saluti.

                                                                                           Studio G&G Commercialisti Associati

2020.03.25 - Focus - Prosecuzione attività di filiera

Modello_Richiesta_Autorizzazione_Lettera_h_DPCM_22_MARZO_2020_-1- (1) Modello_Comunicazione_Lettere_d_e_g_DPCM_22_MARZO_2020_-1--1


DPCM 22 marzo 2020 - Le FAQ di Confindustria

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito, DPCM) che intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le nuove misure hanno efficacia a partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020.
Il DPCM sospende a decorrere dal 26 marzo 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo, però, una serie di eccezioni.
Premesso che per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali attività.
Si segnala che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici di cui alla Tabella citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività:
1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e);
4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
5. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
6. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).
Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo stabilimento).
Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.
Per l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, l’attività può proseguire previa autorizzazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Per le attività oggetto di sospensione, è consentita la prosecuzione fino al 25 marzo (incluso), al fine di poter completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.
È comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, seppure sospese, possono essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
In ogni caso, le imprese che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. dal Governo e le parti sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19.

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Si riporta, di seguito, un elenco di prime FAQ elaborate al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM. In considerazione delle numerose richieste che pervengono dal Sistema, tale elenco sarà oggetto di costante aggiornamento.
Sul piano generale, si rammenta che la ratio del provvedimento governativo è quella di una sospensione generale delle attività produttive, fatta eccezione per quelle ritenute essenziali in questa fase di emergenza.

FAQ - DPCM 22 marzo 2020