Focus: Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie
Con la Circolare n. 12/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’impianto documentale relativo alle cessioni intracomunitarie, definito dalla prassi nazionale prima dell’introduzione del nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, potrà essere ancora utilizzato da parte degli operatori economici al fine di dimostrare che il trasporto intracomunitario dei beni si è effettivamente realizzato. L’idoneità dei documenti, individuati dalla prassi nazionale, a provare l’avvenuto trasporto intracomunitario dei beni è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’Amministrazione finanziaria.
E’ questo il principio sancito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E del 2020 pubblicata qualche giorno fa, che chiarisce e riordina le posizioni espresse in casi specifici dalla medesima Agenzia con varie risposte (cfr. Ris. 24.07.2014, n. 71/E, Ris. 25.03.2013, n. 19/E, Ris. 28.11.2007, n. 345/E, Ris. 15.12.2008, n. 477/E).
Tale discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate viene meno, invece, nel caso in cui la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti previsti dal nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011. In tal caso si rende applicabile la presunzione relativa – contenuta nell’art. 45-bis in esame – circa l’avvenuto trasporto dei beni in ambito comunitario, con la conseguenza che in caso di contestazione del regime di non imponibilità applicato dal contribuente, la prova contraria dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria (e non da parte del contribuente medesimo).
Al riguardo, nel confronto tra la normativa comunitaria e la prassi nazionale si evidenzia una sostanziale differenza nell’utilizzo del CMR quale strumento di prova: infatti la normativa comunitaria, come confermato anche dalla circolare in commento, considera quale mezzo di prova il CMR riportante la firma del trasportatore, mentre la prassi nazionale (che, si giova ricordare, si rende applicabile nel caso in cui non si disponga della documentazione prevista dal Regolamento UE) prevede che il CMR riporti la firma anche del cessionario (o in alternativa una sua dichiarazione di avvenuta ricezione della merce), rendendo in tal modo meno flessibile la prassi nazionale rispetto alla norma unionale.
Distinti saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati
Agenzia delle Entrate Circolare 12.05.2020 n. 12
2020-05-18_cessioni-franco-destino-regolamento-ue-piu-favorevole-della-prassi-nazionale
Ordinanza Luca Zaia - Regione Veneto del 17 maggio 2020
Alleghiamo alla presente il testo dell'Ordinanza n. 48 del Presidente Luca Zaia del 17 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni " con i relativi allegati, pubblicata sul BUR n. 70 del 17 maggio 2020.
Cordiali saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD 2020 ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
Il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 giugno 2020, con riferimento all'anno 2019.
Attenzione: il D.L. 18/2020 ha rinviato la scadenza per la presentazione del MUD al 30 giugno 2020.
Obblighi dei produttori
I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono così individuati:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (cosí come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
Il provvedimento precisa che le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente in via telematica:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione (mud comuni);
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (registro aee).
La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
Sul medesimo portale è disponibile un’applicazione che consente a chiunque di eseguire il controllo della correttezza del formato del file da inviare telematicamente.
INVIO TELEMATICO ALLA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE
I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali risiedenti nella stessa provincia, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica.
Per spedire in via telematica è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA (se la Camera di commercio ha attivato il servizio) o con l'Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).
La scadenza per l’invio della Dichiarazione ambientale è il 30 giugno 2020.
Comunicazione Semplificata
I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.
Presentazione Comunicazione Semplificata
Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:
- Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
- Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
- Firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
- Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF
- Creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio mud2019.pdf, contenente:
- La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
- La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
- La copia del documento di identità del sottoscrittore.
Attenzione che se l'unico file PDF ottenuto dalla scansione sarà firmato digitalmente con la firma elettronica, in tal caso non è necessario inserirvi anche la copia del documento d'identità.
- Trasmettere via PEC all'indirizzo unicocomunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto.
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
Non è quindi possibile:
- Compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente
- Inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale
Diritto di Segreteria
- Il diritto di segreteria è di 15,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD - (legge 70/1994)". Si consiglia di consultare il sito delle singole Camere di commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni relative alle modalità di pagamento.
La scadenza per l’invio della Dichiarazione ambientale è il 30 giugno 2020.
Alla luce di quanto sopra descritto, la nostra Società è a Vostra disposizione per seguire con Voi la scadenza.
Si chiede cortesemente di contattare la Sig.ra Erika Maran per la gestione dell’adempimento.
Vicenza, 11 Maggio 2020
Prima Consulting srl
FOCUS: Rimborso delle spese di acquisto di DPI – Bando “Impresa SIcura” – Modalità Operative di Partecipazione
In riferimento al bando “Impresa SIcura” (di cui al nostro precedente Focus del 05.05.2020 - https://offbook.it/gegstudio/focus-rimborso-delle-spese-di-acquisto-di-dpi-bando-impresa-sicura/) in allegato trovate la “Guida Utente alla Fase di Prenotazione del Rimborso”.
Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:
- codice fiscale dell’impresa proponente;
- codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- importo da rimborsare arrotondato all’euro (l’importo da indicare è l’imponibile).
Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l’orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall’Agenzia.
Al termine della procedura di prenotazione, l’impresa visualizzerà un messaggio che attesta l’orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo.
La procedura informatica per l’invio della richiesta di contributo è resa disponibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura" della sezione all’indirizzo https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus.
Il giorno 11 maggio 2020 sarà disponibile la pagina per la prenotazione e, a partire dalle ore 9.00, sarà possibile inviare la domanda di prenotazione del rimborso. Sarà possibile prenotarsi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, fino al 18 maggio 2020.
Chi può chiedere il rimborso
Possono beneficiare del rimborso previsto dal bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel registro delle imprese.
Saranno ammesse le imprese che hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale e sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150 mila euro.
L’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
A tal fine, sono ammissibili le spese per:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3,
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
- dispositivi per protezione oculare,
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi,
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia, e la data di invio della domanda di rimborso.
A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso. Le spese dovranno risultare essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
Inoltre, le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Presentazione delle domande
Ottenuta la ricevuta di buon esito della prenotazione, entro 3 giorni dal termine finale per l’invio delle prenotazioni, verrà pubblicato l’elenco cronologico delle domande ammesse (l’elenco indicherà, per ciascuna prenotazione, l’importo del contributo) e, solo successivamente, a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 dell’11 giugno 2020, sarà possibile presentare la domanda di rimborso corredata da tutta la documentazione di spesa richiesta.
Precisazioni
Le spese sostenute per la sanificazione non rientrano tra le spese rimborsabili.
È bene evidenziare che tale iniziativa non è cumulabile con il credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute (art. 64 del Decreto Liquidità – Covid19). Le spese per sanificazione rientrano in tale agevolazione.
Qualora non si riuscisse ad ottenere il rimborso, sarà comunque possibile usufruire del credito d’imposta.
A tal proposito, ad oggi non sono ancora state definite le modalità di godimento di tale credito. Sarà nostra cura e premura informarvi della materia non appena ne saremo a conoscenza.
Nel caso abbiate delle chiarificazioni da esporre in materia e/o vogliate affidare l’incarico al nostro Studio, è a vostra disposizione la sig.ra Erika Maran che potrà dettagliarvi in merito alla questione organizzativa ed economica.
Distinti saluti.
Studio G&G Commercilisti Associati
2020.03.17 - Art. 43 rimborso spese DPI - Guida utente fase prenotazione Impresa SIcura
Chiarimenti alle Ordinanze della Regione Veneto
In allegato trovate un elenco di "Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze regionali" aggiornato al 6 maggio 2020.
Cordiali saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati
Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze regionali_6_maggio_2020
Ordinanza Regione Veneto - 4 maggio 2020 BUR
Pubblichiamo l'Ordinanza n. 46 del Presidente Zaia del 4 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. " con i relativi allegati, pubblicata sul BUR n. 60 del 4 maggio 2020
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati
FOCUS: Rimborso delle spese di acquisto di DPI – Bando “Impresa Sicura”
È stato pubblicato il bando “Impresa Sicura”, che definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il bando, in attuazione dall’art. 43, comma 1, del DL 18/2020 (Cura Italia), mira a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID19.
I beneficiari del rimborso sono dunque tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Pertanto sono ammissibili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.
Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia, e la data di invio della domanda di rimborso.
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:
- prenotazione del rimborso, da effettuarsi a partire dall’11 maggio e fino 18 maggio;
- pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni entro tre giorni dal termine finale di invio delle prenotazioni;
- compilazione della domanda da parte dell’azienda collocata in posizione utile nell’elenco (a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio ed entro le ore 17.00 dell’11 giugno 2020).
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito e porge distinti saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati
Ordinanza Regione Veneto - 3 maggio 2020 BUR
Pubblichiamo l'Ordinanza n. 44 del Presidente Zaia del 3 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" con i relativi allegati, pubblicata sul BUR n. 59 del 3 maggio 2020.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati
1-Ordinanza_44_2020_allegato_1_419547
2-Ordinanza_44_2020_allegato_2_419547
3-Ordinanza_44_2020_allegato_3_419547
4-Ordinanza_44_2020_allegato_4_419547
FOCUS: Coronavirus – la checklist per la sicurezza in Azienda
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 149 del 20 aprile 2020, spiega come si svolgeranno, da parte dei propri ispettori, le attività di controllo nelle aziende che hanno potuto proseguire la produzione perché in possesso di specifici codici Ateco. Le verifiche sono finalizzate ad accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tra gli allegati alla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro vi è anche una check list con le verifiche da effettuare. Si tratta di una sorta di questionario a risposta secca (SI/NO) che dovrà essere compilato dall’ispettore.
Il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) risponde alla “chiamata” del Ministero dell’Interno, mettendo a disposizione i propri uomini per le attività di controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del protocollo sottoscritto dal Governo, il 14 marzo 2020, con le parti sociali (associazioni dei datori di lavoro e sindacati).
Tutto parte dalla circolare del 14 aprile 2020, con la quale il capo di gabinetto, del Ministro dell’Interno, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi circa il comportamento che i Prefetti devono avere per assicurare le funzioni previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020. Tra queste, le linee di indirizzo per la continuità di esercizio delle attribuzioni conferite ai Prefetti in materia di esecuzione e di monitoraggio delle misure per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19.
Cosa prevede il DPCM 10 aprile 2020
In particolare, con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il Governo ha dato la possibilità a determinate aziende di proseguire l’attività lavorativa, qualora in possesso di specifici codici Ateco e cioè aziende classificate per particolari attività economiche, di particolare importanza nazionale tali da dover necessariamente proseguire la produzione anche in questo periodo.
Lo stesso Decreto demanda al Prefetto la verifica circa la corretta esecuzione delle misure ivi previste, nonché il coordinamento delle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.
Nello specifico, il controllo che è stato richiesto all’Ispettorato del lavoro è relativo alla sussistenza, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali che questi devono avere per continuare l’attività lavorativa e, più nello specifico, nell’osservare tutte le precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
Infatti, per le attività non sospese vengono imposte regole di sicurezza il cui mancato rispetto può portare anche alla chiusura dei locali aziendali. Ciò in quanto l’articolo 2, comma 10, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 evidenzia come, per le imprese che svolgono attività non sospese, debba essere rispettato proprio il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Proprio in quest’ottica e per venire incontro alla richiesta del Ministero dell’Interno, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha predisposto la nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale ha fornito, ai direttori degli ispettorati territoriali del lavoro e, indirettamente, ai propri ispettori del lavoro, le modalità di intervento, su richiesta delle Prefetture, per le necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.
Entrando nel merito della nota dell’INL, questi i punti cardine affinché si realizzi, da parte dell’Agenzia ispettiva, il giusto “supporto” agli Uffici territoriali del Governo.
In primis, le attività di controllo, alle quali gli ispettori si dovranno attenere per rispondere alle richieste delle Prefetture, non rientrano nell’ambito delle ordinarie attività di verifica effettuate sul territorio, che sono state temporaneamente sospese, ma sono finalizzate ad accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Detta verifica dovrà essere effettuata in stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, con le quali dovrà avvenire una programmazione previamente concordata, contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli, ciò al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi da perseguire.
Nulla vieta che qualora gli ispettori del lavoro siano in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate in loco, non potranno esimersi dal farle. Stesso discorso anche qualora debbano essere effettuati indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria.
La scelta del personale ispettivo da utilizzare, per questo tipo di accertamenti, dovrà avvenire prioritariamente su base volontaria. Inoltre, agli ispettori dovranno essere forniti dei dispositivi di protezione personale atti allo scopo.
Allegati alla nota, sono presenti:
- le linee guida per una corretta verifica del “protocollo anti-contagio”, un modello di verbale di accesso e verifica, denominato Covid-19,
- una lista di DPI (Dispositivi di protezione individuale), con le relative istruzioni di utilizzo da parte del personale ispettivo.
In particolare, per quanto riguarda le linee guida sulle modalità di intervento, l’Ispettorato del lavoro evidenzia:
- le modalità di programmazione dell’attività ispettiva,
- le regole sulla costituzione delle squadre di intervento (formate prioritariamente su base volontaria),
- il focus sugli accertamenti oggetto della verifica (es. verifica della messa disposizione di detergenti, avvenuta consegna dei dépliant informativi, ecc.),
- i Dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dagli ispettori del lavoro: mascherina FFP2/FFP3; occhiali o visiera a protezione del viso; guanti in lattice monouso; disinfettante a soluzione alcolica 60%; buste/sacchi per lo smaltimento dei DPI; disinfettante da utilizzare per necessità di sanificazione degli interni della vettura.
Inoltre, tra gli allegati alla nota dell’Ispettorato nazionale, è presente una check list con le verifiche da effettuare.
Si tratta di una sorta di questionario a risposta secca (SI/NO) che dovrà essere compilato dall’ispettore.
Violazioni del datore di lavoro
In particolare, qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti (verbale di accesso e check list compilata), ricapitolando le omissioni/difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
In pratica, sulla base di tale segnalazione sarà la Prefettura ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.
Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito e porge distinti saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati
2020.04.22 - Focus - Controlli COVID19 presso le Aziende
COVID19 - Avviso a Clienti ed Istituzioni

Vicenza, 15 aprile 2020
Gentili Clienti,
a seguito dell’ultimo DPCM del 10.04.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, del 13.04.2020, siamo a comunicare la proroga della chiusura al pubblico dello Studio e della nostra società di servizi, Prima Consulting srl, fino alla data del 17 aprile 2020, essendo comunque sempre raggiungibili al numero 0444.327474 e via e-mail.
Da lunedì 20 aprile 2020 lo Studio riaprirà al pubblico con le seguenti modalità:
- L’accesso allo Studio sarà consentito solo previo appuntamento e con mascherina e guanti indossati (in sostituzione dei guanti sarà possibile utilizzare spray igienizzante);
- La distanza di sicurezza da mantenere è di almeno 2 metri tra una persona e l’altra.
Gli orari che seguiremo saranno i consueti, ovvero: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Nella speranza che sia l’inizio di una ripartenza più forte di prima, e certi di una Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Studio G&G Commercialisti Associati Prima Consulting Srl










